Le Consigliere e i Consiglieri di Parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.
La Consigliera interviene su richiesta di lavoratrici, sindacati, avvocati, istituzioni pubbliche e private, per:
- rimuovere situazioni di discriminazione nell'accesso alla formazione e al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- promuovere una diversa organizzazione del lavoro per un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e per la condivisione di tali responsabilità tra i due sessi.
Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le Consigliere e i Consiglieri di Parità sono pubblici ufficiali con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio (Art. 13, Decreto Legislativo n.198/2003) e possono agire in giudizio per l'accertamento delle discriminazioni e la rimozione dei loro effetti.
In particolare la Consigliera svolge i seguenti compiti:
1. Contrasto alla discriminazione di genere
La Consigliera di Parità favorisce l’uguaglianza sostanziale tra donna e uomo nell'accesso al lavoro e nel mantenimento dell’occupazione al lavoro e carriera, attraverso le seguenti azioni dirette:
- interventi su segnalazione di casi di discriminazione di genere
- verifica della composizione delle nomine di commissioni di concorso
- supporto all'attuazione di azioni positive nelle Pubbliche Amministrazioni
2. Progetti e azioni positive
Come previsto dall'art. 15 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la Consigliera di Parità promuove progetti di azioni positive, volte a compensare gli svantaggi legati al genere, rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro (art. 42 Decreto Legislativo n. 198/2006).
Le azioni possono essere interventi diretti a una specifica popolazione bersaglio oppure interventi indiretti volti a sensibilizzare e promuovere un cambiamento culturale.
3. Rapporto sulla situazione del personale
Le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti sono tenute alla redazione ogni due anni di un Rapporto sulla Situazione del Personale maschile e femminile (art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
A partire dal biennio 2016-2017, il rapporto deve essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto Ministeriale 3 maggio 2008).
La Consigliera di parità regionale elabora i dati dei rapporti presentati, trasmettendoli alla Consigliera Nazionale di Parità e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Reti, tavoli e commissioni
L’attività istituzionale della Consigliera di Parità è articolata e si declina in molti ambiti.
Il suo ruolo è nello specifico quello di orientare, ma soprattutto introdurre in ogni politica l’ottica di genere e in tal senso vanno lette la partecipazione della Consigliera di Parità a diversi Tavoli Istituzionali, Tavoli Tecnici e Organismi di Parità, la promozione di Reti e Protocolli di Intesa.
Per saperne di più sull'attività della Consigliera di Parità della Lombardia, trovi nella sezione pubblicazioni le Relazioni Annuali.
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