NEWS: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato la proroga al 20 settembre 2024 del termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022/2023, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del 3 giugno 2024.
Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono obbligate a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. Codice delle Pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162).
Le aziende con meno di 50 dipendenti possono presentare il rapporto biennale su base volontaria.
Il rapporto biennale ha lo scopo di analizzare in ottica di genere lo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Il rapporto biennale deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il modello informatico che sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it, a partire dal 3 giugno 2024.
Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 (che abroga il precedente D.M. 3 maggio 2018), ma vi saranno nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.
Attraverso l’applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente, sono resi disponibili alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori (art. 46, comma 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Compiti della Consigliera di Parità regionale
Alla Consigliera di Parità regionale spetta il compito di elaborare un'analisi quantitativa e qualitativa dei contenuti nei Rapporti presentati dalle aziende con sede legale in Lombardia.
I rapporti biennali non devono essere inviati alla Consigliera di Parità regionale, la quale accede direttamente al portale ministeriale.
L'elaborazione dei Rapporti biennali è disponibile nella sezione "pubblicazioni".
Per domande ed approfondimenti, consultate le "FAQ ministeriali".