Web Content Viewer (JSR 286) 15min

Azioni
Caricamento...

Chi può rivolgersi alla Consigliera di Parità

Alla Consigliera possono rivolgersi tutte le donne che ritengono di aver subito discriminazioni nell'accesso al lavoro o sul luogo di lavoro, nella retribuzione, nella possibilità di frequentare corsi di formazione professionale, in quella di fare carriera all'interno dell'azienda e quelle i cui diritti sono stati contrastati in caso di maternità o che sono state licenziate perché donne.

La Consigliera di Parità svolge una funzione di informazione e consulenza sulle azioni di pari opportunità a favore delle aziende private e degli enti pubblici.

Figura istituita dalla legge 125/91, il decreto legislativo 198/2006 ne ha potenziato i compiti.

Il servizio di consulenza è gratuito, riservato e - per chi lo desidera - anonimo.

La Consigliera di parità esamina ciascun caso separatamente e decide, insieme alla persona interessata, l'intervento da attuare. La Consigliera di parità è vincolata dal segreto professionale.

Possono rivolgersi anche:

  • imprenditrici e imprenditori che vogliono promuovere azioni positive per realizzare le pari opportunità nella propria azienda anche attraverso progetti e finanziamenti
  • enti pubblici che devono costituire i Comitati Unici di Garanzia (CUG) e presentare il Piano di Azioni Positive
  • delegati sindacali e avvocati che intendono richiedere il supporto della Consigliera di parità nella gestione dei casi di discriminazione che hanno in carico

Riceve su appuntamento, contattaci allo 02.6765 0342 oppure tramite mail: consigliera_di_parita@regione.lombardia.it

Discriminazione di genere diretta “qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso”.

Discriminazione di genere indiretta “ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa”.